Statuto

 

Art. 1. Con la denominazione società “Skatepark CopertoVanja” si è costituita un’associazione

sportiva retta dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

 

Art. 2. L’associazione, politicamente e confessionalmente neutrale, ha come finalità di realizzare, senza scopo di lucro, uno skatepark coperto e sviluppare, diffondere e disciplinare con criteri sportivi lo sport tra i giovani della nostra regione allo scopo di utilità pubblica.  

 

Art. 3. La sede della società è il domicilio del presidente.

 

Soci

 

Art. 4. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che pagano la quota sociale annuale. Per i giovani non ancora maggiorenni viene richiesto il consenso dei genitori.

 

Soci attivi

 

Art.  5. Soci che praticano direttamente lo  sport (quota sociale, fr. 195.- all’anno).

 

Soci passivi

 

Art. 6. Persone fisiche o giuridiche che, pur non esercitando l’attività sportiva, hanno delle strette relazioni con l’Associazione (quota sociale, fr. 50.- all’anno).

 

Tesseramento

 

Art. 7. I soci attivi e passivi sono tenuti a versare annualmente la tassa sociale decisa dall’Assemblea.

 

Art. 8. I soci che pagano la quota sociale annua hanno diritto di voto a partire dai 16 anni.

 

 

 

Dimissioni

 

Art. 9. La qualità di socio si perde per mancato pagamento della tassa, per dimissioni scritta al Comitato e per esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato, con

Almeno un mese di anticipo.

 

Art. 10. Le dimissioni sono accolte se il socio dimissionario è in regola con la tassa e con qualsiasi altro impegno verso l’Associazione.

 

Art. 11. Per i membri del Comitato le dimissioni dovranno essere comunicate spiegandone i motivi, al Comitato stesso in forma scritta e accettate dall’Assemblea.

          

Contegno

 

Art. 12. Ogni socio dell’Associazione deve mantenere durante le manifestazioni un contegno corretto, educato e sportivo.

 

Soci onorari

 

Art. 13. Soci onorari: possono essere nominate quelle persone che si sono rese benemerite verso l’Associazione.

 

Organi Sociali

 

Art. 14. Gli organi sociali dell’Associazione sono:

  • l’Assermblea
  • il Comitato direttivo.

 

Assemblea

 

Art. 15. L’Assemblea si tiene una volta all’anno.

Assemblee straordinarie sono convocate su decisione del Comitato o su richiesta scritta di 1/5 dei soci. La convocazione avviene mediante lettera circolare con indicazione delle trattande, almeno 10 giorni prima dell’Assemblea.

 

 

Le competenze dell’Assemblea

 

Art. 16. a) la nomina del Presidente, dei membri del Comitato e dei revisori;

            b) l’accoglienza di nuovi membri;

            c) l’eventuale esclusione di membri del Comitato;

            d) l’ammontare della tassa sociale e della quota d’entrata;

            e) la modifica degli statuti;

            f) lo scioglimento della società;

           g) l’approvazione del rapporto presidenziale, del cassiere e dei revisori.

 

 

Art. 17. L’Assemblea può decidere se è presente la metà dei soci. Se l’Assemblea non raggiunge il quorum, il Comitato convocherà una seconda Assemblea 15 minuti dopo l’orario previsto. Essa si svolgerà indipendentemente dal numero dei soci presenti.

 

Art. 18. Ogni decisione dell’Assemblea è presa a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente decide.

 

Art. 19. Ogni socio dispone di un solo voto. Le persone giuridiche hanno diritto a un voto, epresso da una persona designata. 

 

Art. 20. Il Comitato è composto da 5 membri scelti fra i soci e comprende:

  • un presidente
  • un vice presidente
  • un segretario / cassiere
  • due membri         .

 

Art. 21. Il Comitato amministra la società ed esegue le decisioni dell’Assemblea. Il Comitato è convocato dal presidente o su domanda di un suo membro. Si può decidere se sono presenti 3 membri su 5.

                   

Art. 23. Il presidente presenta ogni anno all’Assemblea il rapporto di gestione, il cassiere il rapporto sulle finanze e i revisori il rapporto sui conti.

 

Finanze

 

Art. 24.Il finanziamento dell’Associazione è assicurato da:

  • una tassa sociale annuale;
  • eventuali doni e sussidi o contributi straordinari di  soci;
  • reddito di capitali.

 

Art. 25. Il finanziamento serve a coprire le spese dell’Associazione.

 

Disposizioni finali          

 

Art. 26. L’Associazione non risponde di infortuni accaduti nell’ambito delle sue attività.

 

Art.  27. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso unicamente dall’Assemblea che riunisce almeno ¾ dei suoi soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dello Skatepark sarà destinato ad un’istituzione che persegue la stessa o una simili finalità e che sua al beneficio dell’esenzione fiscale.

 

 

Ascona, 6 aprile 2008

 

IL PRESIDENTE                                                                      LA SEGRETARIA

Igor Kojic                                                                                Dragana Kojic Maltecca

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